Report prosecuzione trattativa rinnovo ccnl funzioni locali 2022 2024

Si è svolto questa mattina il quarto incontro presso la sede dell’Aran per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali triennio 2022/2024.

La Uil FPL, in apertura, ha ribadito in maniera chiara che senza risorse aggiuntive da parte del governo non è possibile sottoscrivere il contratto, perché quelle attualmente postate sono assolutamente insufficienti per restituire il potere d’acquisto alle lavoratrici e ai lavoratori del comparto. Tali risorse, infatti, sono già state in gran parte corrisposte per oltre il 60% con l’indennità di vacanza contrattuale, tra l’altro, senza alcun coinvolgimento delle parti sindacali.

In via preliminare, è stata sollevata la questione del metodo utilizzato finora dall’Aran nella conduzione delle trattative, con la trasmissione degli articoli contrattuali a ridosso degli incontri e senza alcuna motivazione circa il mancato recepimento delle molteplici proposte di modifica contrattuale avanzate dalle parti sindacali.

Nel merito, la UIL FPL ha ribadito l’importanza di un vero confronto sulle principali questioni che sono state più volte affrontate al tavolo e rimesse all’attenzione dell’Aran.

Anzitutto, a livello di contrattazione decentrata, è stata evidenziata la necessità che gli incontri con la parte pubblica degli enti debbano essere condotti in maniera chiara e trasparente, prevedendo che gli stessi confluiscano in documenti ufficiali che riportino integralmente le posizioni di ciascuna delle parti.

Tra le materie di confronto, in particolare, è stato sottolineato che venga inserita la verifica della costituzione del fondo e quella dell’utilizzo del fondo dell’anno precedente. Si è chiesto, altresì, di inserire tra le materie oggetto di confronto anche i provvedimenti inerenti i piani del fabbisogno del personale e tutto ciò che riguarda l’organizzazione dei servizi, chiarendo che l’obiettivo che si vuole perseguire è quello di contribuire in maniera costruttiva ad una migliore funzionalità dei servizi e prevenire eventuali conflitti.

È stato evidenziato, poi, il tema della disparità di trattamento cui è sottoposto il personale turnista durante le festività infrasettimanali. Dalla lettura veloce del testo trasmessoci nella giornata di ieri, non si rileva nessuna modifica idonea a risolvere tale criticità, in quanto viene integralmente riconfermato l’attuale testo contrattuale vigente. Sul tema, è stato sottolineato, ancora una volta, che il lavoratore in servizio nella giornata del festivo infrasettimanale ha diritto alla specifica indennità che compensa, come per le altre indennità legate ai turni, il disagio lavorativo. Il debito orario, anche per i lavoratori turnisti, pertanto, deve essere equiparato ai restanti dipendenti dell’ente. Su detta questione è doveroso intervenire perché la sua risoluzione è rimessa al tavolo della contrattazione nazionale.

Altro tema rilevante è quello di dare la possibilità alle lavoratrici e ai lavoratori di poter fruire delle ferie ad ore, come già avviene per le Regioni.

È stata ribadita anche la necessità di prevedere una sezione speciale per i piccoli comuni, così da poter declinare su piccole realtà alcuni istituti contrattuali che, altrimenti, non trovano attuazione, come è avvenuto, ad esempio, per le progressioni verticali in deroga.

Non si ritiene sufficiente la proroga di sei mesi per le progressioni verticali in deroga, finanziate con lo 0,55% del monte salari 2018, con scadenza fissata al 30/06/2024, perché comunque non consente a molti enti di provvedere all’attuazione di tale istituto, pertanto, è stato richiesto un ulteriore periodo, sempre nell’ottica di valorizzazione del personale che è iniziata con il vigente contratto e che è necessario proseguire anche con il nuovo.

L’altro tema posto è stato quello relativo alle indennità variabili legate alla presenza. La Cassazione ha precisato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, secondo dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/Ce, per come interpretata dalla Corte di giustizia (sentenza 20 gennaio 2009 relativa alle cause C-350/06 e C- 520/06), comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (si veda Cassazione 13425/2019 e 18160/2023). Pertanto, si ritiene di dover inserire una clausola che contempli il diritto dei lavoratori di percepire le suddette indennità variabili legate alla presenza anche nei periodi nei quali si trovano in ferie. Su tale tema, la UIL FPL ha già ottenuto sentenze favorevoli e ha avviato su tutto il territorio nazionale le vertenze in favore delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto.

Altra questione ribadita al tavolo della trattativa ha riguardato l’attribuzione del buono mensa. È stato sottolineato che i lavoratori effettuano spesso, a causa della carenza di organico, doppi turni senza percepire il doppio buono mensa. Vanno, inoltre, chiarite le fasce orarie giornaliere per avere certezza sull’attribuzione del buono mensa. Altra questione, è quella relativa ai lavoratori in turno, ove va specificato che la pausa pranzo, prevista all’inizio o alla fine del turno, non vada documentata, determinando comunque il diritto al buono mensa.

Altro istituto su cui sono state rilevate criticità è quello del patrocinio legale, perché l’attuale testo contrattuale trasmesso dall’Aran offre ampio margine di discrezionalità alle amministrazioni nella facoltà di negare le richieste di patrocinio. Altra questione è quella che prevede la compensazione delle spese o la liquidazione di spese irrisorie che non coprono gli effettivi costi processuali sostenuti dai lavoratori per la difesa in giudizio. Ulteriore problema riguarda le spese delle consulenze tecniche di parte che la maggior parte delle volte sono a carico dei lavoratori. Altro tema è quello di includere l’ipotesi del rimborso delle spese legali sostenute anche in caso di sentenza di prescrizione del reato. Su questi temi è necessario aprire un ampio confronto, al fine di garantire l’effettività della tutela legale alle lavoratrici e ai lavoratori, che si trovano molto spesso a sostenere ingenti costi processuali senza la possibilità di ottenere un rimborso da parte dell’ente di appartenenza.

Si è chiesto, inoltre, all’ARAN di chiarire la proposta contrattuale relativamente al personale titolare di EQ, ove è previsto che può coordinare il personale di pari area. Sul punto, è stato ribadito che tale previsione contrattuale comunque non risolve il noto problema della mancata istituzione di un’area ad hoc per le Elevate Qualificazioni, già prevista negli altri comparti del pubblico impiego, ultimo tassello per valorizzare la professionalità per coloro che ricoprono tali incarichi.

L’Aran ha proposto, inoltre, l’inserimento nel contratto di un articolo sulla gestione del personale più anziano mediante obiettivi e strumenti aventi lo scopo di adeguare le condizioni lavorative all’età avanzata del personale dipendente. Tale articolo ci trova assolutamente in disaccordo, perché non ne condividiamo nel modo più assoluto lo spirito che vorrebbe gestire il personale più anziano, anziché provvedere a nuove assunzioni di personale. In ogni caso, ci siamo riservati di approfondirne il contenuto e di far pervenire le nostre proposte di modifica.

In chiusura, sebbene non materia del tavolo di contrattazione, la UIL FPL ha sottolineato la necessità di rivedere il modello di finanziamento contrattuale, che sta determinando un iniquo allargamento della forbice salariale tra i lavoratori del comparto funzioni locali rispetto a quelli degli altri comparti del pubblico impiego. La UIL FPL, inoltre, ha ribadito la necessità del superamento dell’art. 23, comma 2 della c.d. Legge Madia, così come l’importanza che venga chiarito che il welfare integrativo venga finanziato con risorse postate da bilancio e non sottratte ai fondi contrattuali decentrati.

Sulle ultime clausole contrattuali ricevute nella giornata di ieri e sugli ulteriori temi non trattati in questa sessione, la UIL FPL si è riservata di produrre specifiche note di valutazione e di proposte in vista del prossimo incontro che è stato fissato per il giorno 30 settembre del 2024.